Onorevoli Colleghi! - I veicoli storici rappresentano un autentico patrimonio storico e culturale, che viene preservato e tramandato di generazione in generazione anche grazie ad un folto numero di appassionati e di collezionisti presenti in tutto il mondo.
      I possessori di veicoli storici possono considerarsi i conservatori di tale patrimonio storico ed è quindi indispensabile sostenerli affinché non lo disperdano.
      Pertanto, la presente proposta di legge si prefigge di tutelare il patrimonio culturale e tecnologico delle auto storiche e di creare le condizioni per fa sì che venga incoraggiata la conservazione di quei veicoli che, pur non avendo raggiunto la vetustà prevista, sono destinati ad entrare negli anni futuri nel novero dei veicoli storici.
      Il collezionismo dei veicoli storici è seguito e coordinato a livello mondiale dalla Fédération Internationale Véhicules Anciens (FIVA). La FIVA promuove e protegge l'eredità storica dei veicoli e fornisce i collegamenti tra le associazioni che rappresentano i possessori dei veicoli storici in tutto il mondo al fine di regolamentare in maniera organica il movimento. L'attività svolta dalla FIVA ha ottenuto una rilevante considerazione anche in ambito europeo. Infatti risulta sempre maggiore l'integrazione dei corpus legislativi dei singoli Paesi con le direttive emanate dall'Unione europea.
      È opportuno ricordare il testo dell'emendamento 26), approvato lo scorso 29 settembre 2005 dal Parlamento europeo nell'ambito del Programma di azione per la sicurezza sulle strade della Commissione

 

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europea: «Il Parlamento Europeo intende tutelare il patrimonio culturale rappresentato dai veicoli storici; pertanto esorta affinchè ogni futura legge consideri attentamente qualsiasi effetto non intenzionale, ma tuttavia potenzialmente negativo sull'uso, e di conseguenza anche sulla conservazione, dei veicoli storici».
      I veicoli di interesse storico, in quanto circolanti, possono essere considerati alla stregua di un museo viaggiante a disposizione della collettività, un patrimonio storico meritevole di tutela, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della Costituzione. Pertanto la presente proposta di legge si prefigge di modificare la normativa vigente, al fine di introdurre norme che favoriscano il pluralismo associativo, prevedendo alcuni princìpi e criteri per il riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici. Così, l'articolo 1 della presente proposta di legge reca una speciale disciplina delle associazioni di amatori di veicoli di interesse storico, definendo le caratteristiche che le stesse associazioni devono possedere per essere autorizzate dal Ministero dei trasporti a certificare la storicità dei veicoli. Prevede, altresì, l'istituzione di una commissione, composta dai rappresentanti delle associazioni, che ha il compito di identificare i veicoli di età inferiore a trenta anni di cui va promossa e incentivata la conservazione.
      L'articolo 2, modificando l'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, definisce il veicolo storico, sulla base dei parametri europei, come qualsiasi veicolo stradale a motore di età superiore a trenta anni, conservato in maniera appropriata e rispettosa dell'ambiente e in condizioni storicamente corrette. Tale definizione evita, pertanto, l'inopportuna classificazione tra i veicoli storici di moltissimi veicoli semplicemente «vecchi», ai quali non è corretto riservare alcun beneficio. L'articolo elimina, poi, la definizione di «veicoli d'epoca», sostituendola con «veicoli di interesse storico non iscritti al pubblico registro automobilistico» e prevede per i veicoli storici l'attribuzione di una targa di identificazione, con suffisso H (historicum).
      L'articolo 3 prevede che, quando vi sia la necessità di disporre eventuali divieti di circolazione, i comuni considerino i veicoli storici muniti di targa «H» alla stregua dei veicoli meno inquinanti, attualmente i veicoli contrassegnati dal marchio «Euro 4».
      I restanti articoli introducono ulteriori modifiche al citato decreto legislativo n. 285 del 1992, che si rendono necessarie al fine di tutelare il patrimonio rappresentato dai veicoli storici, i quali, non potendo essere assimilati ad alcun altro tipo di veicolo e non potendo sottostare alla normativa generale, devono essere classificati in una categoria a parte e devono rispondere ad una specifica normativa.
 

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